Tassa rifiuti
CHE COS’É LA TASSA SUI RIFIUTI E CHI DEVE PAGARLA?
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti urbani.
Fino al 01 gennaio 2021, sono considerati rifiuti urbani quelli derivanti dai locali e dai luoghi adibiti ad abitazione, mentre quelli prodotti da altre utenze (es. imprese) sono rifiuti speciali. L’art. 198, comma 2, lettera g, D.Lgs. 152/2006 permette ai Comuni di stabilire l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, sulla base di criteri qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato.
COSA CAMBIA CON IL D.LGS . 116/2020?
Il D.Lgs. 116/2020 ha eliminato completamente la definizione di rifiuti speciali assimilati a quelli urbani: ora viene stabilito a livello nazionale, e non più dai singoli regolamenti comunali, quali rifiuti si definiscono urbani e quali speciali.
L’art. 183, comma 1, lettera b-ter, definisce i rifiuti urbani come:
- 1) i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica;
- 2) i rifiuti indifferenziati e differenziati provenienti da fonti diverse da quelle domestiche, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater e a condizione che questi siano prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti giacenti sulle strade, aree pubbliche, spiagge e rive dei corsi d’acqua;
- 5) i rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde pubblico o derivanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni
La grande novità è rappresentata proprio dal punto 2) perché ha eliminato la precedente versione che ricomprendeva tra i rifiuti urbani quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli domestici, assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani sulla base di criteri qualitativi e quali-quantitativi. A partire dal 01 gennaio 2021, quindi, i rifiuti individuati nell’allegato L-quater prodotti da attività elencate nell’allegato L-quinquies saranno rifiuti urbani.
Ne consegue che per smaltire un rifiuto ricompreso tra quelli di cui all’allegato L-quater, una delle 29 attività indicate nell’allegato L-quinquies è tenuta ad affidarsi al servizio di pubblica raccolta.
Resta salva la possibilità di poterli conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta se avviati a recupero, dimostrabile attraverso attestazione scritta rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero (Art. 198, comma 2 bis).
Considerazione degna di nota è che le attività industriali con capannoni non sono ricomprese in questo elenco e pertanto i rifiuti di queste attività saranno sempre speciali.
Si aggiunga inoltre che, con l’entrata in vigore della nuova classificazione, molti rifiuti prodotti dalla grande distribuzione e dalla DMO diventeranno rifiuti urbani.
Per poter effettuare il servizio di raccolta e del trasporto di rifiuti urbani, è poi necessario che gli operatori siano iscritti alla Categoria 1 dell’Albo nazionale gestori ambientali.
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